News

IL GIUDICE DA’ RAGIONE ALLA CONAD: CONFERMATO IL 3-1 SU CIVITA CASTELLANA

RESPINTO IL RICORSO DI CIVITA CASTELLANA CHE CHIEDEVA LA RIPETIZIONE DELLA GARA E L’ANNULLAMENTO DEL RISULTATO 
IL GIUDICE SPORTIVO HA OMOLOGATO IL 3-1 PER IL VOLLEY TRICOLORE – CHE NON HAI MAI AVUTO DUBBI SULLA DECISIONE – CHE MANTIENE COSI’ CIO’ CHE AVEVA LEGITTIMAMENTE GUADAGNATO SUL CAMPO 

La foto “vittoriosa” sul campo contro Civita Castellana

Seppur la società Volley Tricolore sia stata sempre tranquilla nel merito, convinta che il risultato sarebbe stato omologato così come maturato sul campo, ora non ci sono più dubbi. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso della società Civita Castellana – che chiedeva l’annullamento e la conseguente ripetizione della gara dell’8 gennaio 2017 valida per la 12a giornata di campionato di Serie A2 UnipolSai, nonché 6a di ritorno, giocata a Montefiascone e terminata 1-3 per la Conad Reggio Emilia – omologando di fatto il risultato.
La classifica dunque non cambia e ci teniamo quello che ci siamo guadagnati legittimamente sul campo.

Ecco il comunicato integrale della Legavolley:

Il Giudice Sportivo Nazionale, letta l’istanza ex art.23 Regolamento Giurisdizionale, ritualmente proposta, esaminati gli atti ufficiali di gara, l’integrazione del rapporto arbitrale:

La società Ceramica Globo Civita Castellana proponeva istanza avverso l’omologa della gara in epigrafe per contestare la conclusione di un’azione di gioco nel corso del 2° set, punteggio 13:13, conclusasi con l’attribuzione di un punto a favore della società Conad Reggio Emilia, intendendo in tal modo appurare se si fosse verificata l’ipotesi di cui al punto n°4 del Regolamento Video Check (se cioè si fosse verificato il tocco della palla da parte di un giocatore avversario a muro (versione della società istante) o meno (versione del direttore di gara). Iniziata la procedura e verificatesi alcune incomprensioni sull’utilizzo del simbolo di riferimento, fatto notare dal 2° arbitro perché non corrispondente alla richiesta verbale e chiarito quindi che il contenuto della stessa non era tra quelli contemplati dal Regolamento in vigore, veniva respinta ed assegnato un ritardo di gioco,

L’esame del rapporto arbitrale, adeguatamente integrato dal supplemento, costituisce, come noto, la fonte primaria di prova e ad esso occorre fare principalmente riferimento ai fini della decisione. Il suo esame permette di evidenziare che tale incomprensione tra il 2° arbitro e l’allenatore della società istante sia imputabile a quest’ultimo che non ha formulato adeguatamente la richiesta verbale mediante l’utilizzo del corrispondente simbolo. Trattasi di un simbolismo di natura sostanziale finalizzato da un lato a garantire la massima trasparenza ed obiettività delle decisioni arbitrali nonché la fluidità e speditezza delle gare, evitandosi in tal modo anche dannose lungaggini dialettiche. La pur apprezzabile difesa della Società Ceramica Globo Civita Castellana non riesce a superare lo sbarramento costituito dalla tassatività di tale vincolismo. Il Regolamento che disciplina l’uso del Video Check contiene norme rigorose non sottoponibili alla discrezionalità, alle osservazioni od enunciazioni interpretative anche estensive, da parte degli arbitri, allenatori ecc. Le norme, così come stabilito dall’art.5, punti 1/4 del Regolamento, devono essere semplicemente applicate, dovendo sussistere solo una precisa corrispondenza tra la richiesta e la simbologia. Questo Giudice ritiene altresì doveroso osservare che onde garantire la massima speditezza delle gare, a mente dell’art.3 del Regolamento, il Video Check deve essere richiesto entro sette secondi dal termine dell’azione. Trattasi di un termine necessariamente perentorio, secondo la ratio ispiratrice, per garantire la massima scorrevolezza delle gare, dovendosi dare per scontata la chiarezza e la definitività della richiesta. Ineccepibile appare quindi la decisione del 2° arbitro di respingere la richiesta della Società Ceramica Globo Civita Castellana, per la persistente inosservanza delle regole. Altro elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza si rinviene nell’art.17 del Regolamento, il quale stabilisce senza alcun dubbio interpretativo, che sulle decisioni arbitrali derivanti dalle procedure e dall’utilizzo del Video Check non sono ammesse istanze avverso il risultato della gara. A tale proposito appare pacifico che la procedura debba considerarsi iniziata con la formulazione, attraverso l’uso del simbolo anche se errato, della richiesta del Video Check, per poi terminare con il provvedimento dell’ufficiale di gara. Pur meritevole del massimo apprezzamento anche per i richiami giurisprudenziali di cui si farà tesoro, ma che non sembrano a questo Giudice utili o utilizzabili ai fini del decidere, le suesposte deduzioni non consentono di accogliere l’istanza. P.Q.M.

DELIBERA
– di respingere l’istanza della società Ceramica Globo Civita Castellana ex art.3-5 (1,2,3,4) e 17 del Regolamento Video Check;
– di omologare la gara Ceramica Globo Civita Castellana – Conad Reggio Emilia con il risultato conseguito sul campo.